Art. 15.
(Certificazione dello stato di unione civile).

      1. Dopo l'articolo 455-septies del codice civile, introdotto dall'articolo 14 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 455-octies. - (Certificazione dello stato di unione civile). - L'unione civile è certificata dal relativo documento attestante lo stato di unione civile. Tale documento deve contenere i dati anagrafici delle parti dell'unione civile, l'indicazione del loro regime patrimoniale legale e della residenza. Deve contenere altresì i dati anagrafici degli eventuali figli minori, sempre appartenenti all'unione civile, indipendentemente dalla durata della stessa».